Articolo 54 – Le Sentenze delle Sezioni Riunite – Aliquota 2,44 per tutti. L’iter Amministrativo per Ricalcolo di Pensione ed Arretrati

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Con le sentenze n° 1/2021 del 4.1.2021 e n° 12/2021 del 9.9.2021, si è definitivamente conclusa la battaglia giudiziaria che ha investito l’interpretazione dell’Art. 54 commi 1° e 2° del DPR 1092/1973.

Infatti, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale in Appello, hanno individuato il coefficiente del 2,44% annuo, quale aliquota unica da applicarsi per la valorizzazione del periodo contributivo maturato al 31.12.1995 in favore di tutti i pensionati soggetti al regime misto.

Ne consegue che nessuna distinzione potrà più essere effettuata fra le due categorie dei -15 (Chi al 31.12.95 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 15 anni) e quella dei +15-18 (Chi al 31.12.95 aveva maturato una anzianità contributiva di almeno 15 anni ma inferiore ai 18), per cui le pensioni liquidate dal MEF prima e dall’INPS dopo con decorrenza dal 1.1.2012, con applicazione delle aliquote più basse del 2,20% o del 2,33%, dovranno essere ricalcolate secondo il nuovo coefficiente del 2,44% con conseguente aumento delle pensioni e diritto ai relativi arretrati.

Nelle more delle due decisioni giudiziali, inoltre, l’INPS ha emanato la Circolare 107 del 14.7.21, con la quale nell’annunciare che avrebbe provveduto d’Ufficio alla riliquidazione delle pensioni degli appartenenti alla categoria dei +15-18 (Cioè a tutti coloro che al 31.12.95 avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 15 anni ma inferiore ai 18) dava agli Uffici Periferici le disposizioni da seguire ed i criteri di priorità, per procedere all’adeguamento delle pensioni ed alla liquidazione degli arretrati.

Riguardo, invece, alla categoria dei -15 (Cioè a tutti coloro che al 31.12.95 avevano maturato una anzianità contributiva inferiore ai 15 anni) l’INPS si riservava di dare ulteriori istruzioni operative con una successiva Circolare, attualmente non ancora emanata.

Sulla Circolare 107 dell’INPS e sulle iniziative prospettate dall’Ente, abbiamo espresso circostanziate perplessità attraverso il nostro Studio Legale di riferimento, riguardo: 1°) L’assenza di scadenze entro cui l’INPS provvederà ad assolvere l’impegno; 2°) La problematicità nell’individuazione degli aventi diritto al ricalcolo ed agli arretrati, con le inevitabili lungaggini o “dimenticanze”; 3°) L’illegittima applicazione della decorrenza della prescrizione quinquennale sui ratei da corrispondere per arretrati, con conseguenti penalizzazioni economiche dei beneficiari.

Per una più approfondita conoscenza della materia andare sul Sito www.studiolegalechessa.com dove è pubblicato un articolo sulla Circolare e due articoli di risposta alle domande più frequenti (Nota bene: a fondo pagina vi sono i Link di riferimento per un accesso rapido ai tre articoli).

A questo punto, una volta stabilito definitivamente in sede giudiziaria, che a tutti i pensionati liquidati in regime misto e che alla data del 31.12.1995 vantavano una anzianità contributiva (da un minimo di 1 anno sino al massimo di 18 anni meno un giorno), spetta l’applicazione del coefficiente del 2,44%, con diritto al ricalcolo ed aggiornamento della pensione e corresponsione dei relativi arretrati, non rimane, a livello amministrativo, che rispondere alla domanda:

Cosa fare per farsi riliquidare dall’INPS ?

I pensionati che sino ad oggi non hanno svolto alcuna attività né fatto alcuna richiesta all’INPS, in attesa degli “eventi”, oggi si devono attivare se vogliono che la loro pensione venga aggiornata con l’aliquota più alta del 2,44% in quota retributiva, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale.

In pratica devono, attraverso la documentazione pensionistica in loro possesso, oppure acquisita sia direttamente o attraverso il canale telematico dell’Ente (Per es: mod. SM 5007, mod. PA04 o l’estratto contributivo), provvedere a conteggiare l’incremento economico del rateo di pensione che comporta l’applicazion1e del coefficiente del 2,44%, rispetto a quello che gli è stato applicato (il 2,20% oppure il 2,33%), stabilendo l’entità degli arretrati dovutigli. Quindi, formulare la relativa richiesta all’INPS.

Le Prestazioni dell’Associazione e dello Studio Legale

L’Associazione “Difesa & Previdenza-APS” è in grado di seguire i propri associati in tutto l’iter amministrativo per stabilire l’importo dell’aggiornamento della pensione e l’entità della liquidazione degli arretrati nonché, una volta ottenuto provvedimento e riliquidazione, per verificarne la sua regolarità.

Mentre per la redazione dell’Atto di Diffida Mirato da inviare all’INPS, è opportuno che l’associato deleghi lo Studio Associato di riferimento “C.B.C.” degli avvocati Chessa Chiara e Barbini Eleonora.

Infatti, la sinergia ed il lavoro coordinato con lo Studio Legale, permette di dare maggior forza e valenza alla richiesta, la quale, inoltrata dallo Studio Legale Delegato, costituisce un serio monito per l’INPS che, in caso di inadempimento nei termini di legge o comunque di mancata risposta, potrà subire la promozione del Giudizio innanzi alla Giurisdizione della Corte dei Conti competente.

Quindi, per la fase della Diffida Mirata all’INPS, il pensionato dovrà assumere accordi direttamente con il nostro Studio Legale Associato di riferimento “C.B.C.” degli avvocati Chessa Chiara e Barbini Eleonora.

Per meglio chiarire, l’Associazione è in grado di fornire al proprio socio, oltre alla verifica della regolarità della pensione attualmente percepita, l’indicazione dell’entità dell’aumento lordo del rateo di pensione mensile in applicazione del coefficiente del 2,44% in quota retributiva, secondo i calcoli effettuati dai propri volontari, nonché l’indicazione al lordo degli arretrati maturati sino al momento del conteggio oltre all’importo di cui la somma degli arretrati, sempre al lordo dell’imposizione fiscale, dovrà essere accresciuta mensilmente per il periodo successivo sino alla liquidazione dell’INPS.

Infine, sia in caso di iniziativa d’Ufficio dell’Ente che a seguito della Diffida attraverso lo Studio Legale di Riferimento, l’Associazione provvederà ad effettuare anche la verifica della pensione aggiornata e degli arretrati corrisposti.

Arezzo 15 Ottobre 2021

Difesa & Previdenza APS
Il Consiglio direttivo

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1°) ARTICOLO 54 – CIRCOLARE INPS N° 107- PERPLESSITÀ
 

2°) CIRCOLARE 107: DOMANDE E RISPOSTE IN PUNTO DI PRESCRIZIONE
 

3°) CIRCOLARE 107: DOMANDE E RISPOSTE FASE GIUDIZIARIA
 

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